Art. 20.
(Regolamento di attuazione e disposizioni finali).

      1. Il Ministro della difesa, sentito il COCER e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione, con il quale sono in particolare definite:

          a) le modalità di svolgimento delle operazioni di voto di cui all'articolo 11;

          b) le modalità di attuazione relative alla copertura economica necessaria a garantire la funzionalità dei consigli della rappresentanza militare di cui all'articolo 14, commi 2 e 3;

          c) l'adozione degli strumenti idonei alla divulgazione degli atti della rappresentanza militare ai sensi degli articoli 18 e 19;

          d) l'individuazione delle sedi dei consigli della rappresentanza militare in funzione delle unità e dei comandi corrispondenti.

      2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i consigli della rappresentanza militare in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo, ai sensi di quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.